Le regole per l’invio dei dati a Sistema Tessera Sanitaria
Pubblicato il decreto MEF del 19 ottobre 2020 (GU n. 270 del 29 ottobre), che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.
Il provvedimento ministeriale sancisce che:
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese sanitarie. In dettaglio, nell’apposito campo, andrà indicato NO per i pagamenti effettuati in contanti oppure andrà indicato SI per tutti i tipi di pagamento tracciabili (es. bancomat, carta di credito, assegno, ecc)
Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, oltre alle informazioni circa le modalità di pagamento, diventerà obbligatorio inviare anche i seguenti dati:
- il tipo di documento fiscale (F per Fattura, D per Documento commerciale)
- l’aliquota IVA o in alternativa la “Natura IVA in caso di esenzione”
- l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti il cittadino che ha esercitato l’opposizione verranno comunque trasmessi al Sistema Ts ma senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito
Grazie alla suddetta trasmissione dei dati si semplificano alcuni adempimenti fiscali.
La trasmissione dei dati delle spese sanitarie/veterinarie, assolve agli obblighi di:
- alla dichiarazione dei redditi precompilata
- alla trasmissione dei dati delle fatture
- alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri